giovedì 20 febbraio 2014

Oggi parliamo di un argomento essenziale dal punto di vista tecnico-burocratico: le procedure edilizie.
È bene sapere che chiunque si trovi ad aver a che fare con interventi di ristrutturazione, anche se apparentemente possono apparire di poco conto, deve presentare, secondo l’importanza dell’intervento che intende eseguire, un determinato tipo di comunicazione allo sportello unico dell’edilizia del proprio comune per comunicare l’inizio dell’attività e solo successivamente procedere con l’inizio dei lavori, in caso contrario, oltre a non poter accedere alle agevolazioni fiscali previste per le ristrutturazioni e efficientamento energetico, si può rischiare la sospensione dei lavori e una sanzione amministrativa, per gli interventi di minore entità iniziati senza autorizzazione, fino ad arrivare a sanzioni penali per abusi edilizi.

Quindi perché rischiare? Visto che la Legge non ammette ignoranza è meglio informarsi e sapersi districare un po’nel mare magnum della burocrazia.

Vediamo dunque più nel dettaglio le varie comunicazioni a cosa servono e in cosa si differenziano.
Iniziamo dalle attività di edilizia libera.

La Legge 73/2010 ha modificato il Testo Unico per l’Edilizia (DPR 380/2001), nello specifico l’articolo 6, dove vengono definite le distinzioni tra le varie attività non soggette a titolo abilitativo, quindi a DIA o Permesso di Costruire.

Gli interventi edilizi cosiddetti liberi, ossia quelli non soggetti ad alcuna comunicazione all’amministrazione comunale, sono interventi ovviamente molto circoscritti, che riguardano la manutenzione ordinaria dell’immobile e che intervengono in modo molto limitato, ad esempio la pittura delle pareti interne. In questo caso, vista l’esiguità dell’intervento, non è necessaria alcuna comunicazione all’amministrazione, al massimo basta una lettera su carta semplice che descrive l’intervento, ma senza alcuna obbligatorietà, e si può procedere tranquillamente con i lavori.

Successivamente si passa agli interventi edilizi soggetti alla sola Comunicazione d’Inizio Lavori 
– CIL –  che riguardano gli interventi, sempre di manutenzione ordinaria un po’ più complessi, ma anche e soprattutto manutenzione straordinaria, purché non si modifichino le parti dell’edificio, non si aumentino le unità immobiliari e non si mutino i parametri urbanistici. Un esempio può essere la ristrutturazione del bagno, anche con l’ammodernamento degli impianti, a patto che non si muti la sagoma neanche di pochi centimetri, non si demoliscano tramezzi e si cambi la disposizione degli ambienti, perché in questo caso di deve ricorrere ad una comunicazione asseverata, ossia alla CILA.

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/mun_16_comunicazione_inizio_lavori.pdf

Per presentare la CIL basta la compilazione di un modulo preimpostato da parte del proprietario dell’immobile in carta semplice, dove indicherà il tipo d’intervento da realizzare. Non appena questa comunicazione viene protocollata, si potrà procedere con l’inizio dei lavori, quindi l’inizio può essere immediato, anche il giorno stesso della consegna della comunicazione.

La CILA, è la Comunicazione d’Inizio Lavori Asseverata, si fa ricorso a questa comunicazione formale, per i lavori di manutenzione straordinaria, dove la semplice CIL, da parte del solo proprietario, non basta più, e serve un’assunzione di responsabilità da parte di un tecnico abilitato, questi redigerà gli elaborati grafici necessari a illustrare il progetto, corredando il tutto con una relazione tecnica a descrizione dell’intervento e si assumerà la responsabilità della corretta esecuzione.
Con la CILA si possono eseguire anche lavori che prevedano parziale o totale demolizione di tramezzi e realizzare pertanto anche cambi nella disposizione degli ambienti interni; tipico esempio è la trasformazione della cucina in una cameretta, con conseguente nuova realizzazione di un angolo cottura in sala da pranzo, o l’aggiunta di un secondo bagno in camera.

Questo tipo di comunicazione tuttavia, può essere richiesta solo per gli immobili che non presentino vincoli architettonici o che non ricadano in zone vincolate, (vincoli paesaggistici, storici ecc.) e per interventi che non interessino parti strutturali dell’edificio, perché in questo caso si deve salire di grado, e richiedere una SCIA.


La SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, non ricade nelle attività di edilizia libera, ed è necessaria quando, come detto sopra, l’intervento avviene in edificio o zona vincolata, e per tutte le opere edili con un’incidenza urbanistica superiore alla CILA, ma non soggette al pagamento di oneri concessori, come nel caso del Permesso di Costruire.

La SCIA è necessaria ad esempio, quando si debbano effettuare interventi di manutenzione straordinaria che prevedano demolizioni più importanti, anche di elementi strutturali, come parti di solaio o modifiche di scale non autoportanti, o per variazioni che intervengano sui prospetti esterni degli edifici. Insomma, la SCIA entra in gioco dove si richiede un titolo abilitativo; ma  anche la SCIA ha i suoi limiti, e non sostituisce la DIA Onerosa, ne il Permesso di Costruire, che restano i “titoli abilitativi supremi” in ambito di attività edilizia.

Anche per la SCIA servono, oltre all’autocertificazione del proprietario, la relazione tecnica firmata dal professionista abilitato, gli elaborati grafici, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell’impresa esecutrice, vedi: http://www.cnce.it/durc/index.html, i bollettini attestanti l’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria, più gli eventuali nulla osta, ove necessari, per esempio in caso di vincoli.

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/MUN15_SCIA_Procedura_Unificata_2.pdf


Nella speranza di aver fatto un po’ di chiarezza e dato qualche semplificazione in tema di procedure edilizie lascio questo spazio aperto per chiunque volesse chiedere ulteriori chiarimenti o approfondimenti, se può essere d’aiuto, sarò lieta di mettere a disposizione le mie esperienze e competenze. 


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